Tutto sui monopattini: le regole del Codice della Strada

Circolazione dei monopattini: cosa prevede la legge

Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica (ossia non quelli privi di motore né quelli azionabili senza una spinta muscolare iniziale) è stato oggetto di un apposita regolamentazione di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 4 giugno 2019 e dalla L. 145/2018 modificata dalla L. 8/2020.

Dove circolare

Si può guidare sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione delle biciclette (con esclusione di strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h e quelle ove vige il divieto di transito per le biciclette), nonché sulle strade extraurbane, ma in tal caso solo all’interno della pista ciclabile.
Non è consentita la circolazione sul marciapiede (espressamente destinato ai pedoni ex art. 3 del C.d.S.).

Norme comportamentali

Gi utilizzatori (art. 75-quater, L. 145/2018), se non vogliono incorrere nella sanzione da 50 a 200 euro:

  • devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano;
  • non devono essere mai affiancati in numero superiore a due;
  • devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
  • non devono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo;
  • da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Altre norme comportamentali estratte dall’art. 377 del regolamento del C.d.S.

E’ bene rammentare che gli utilizzatori di monopattino:

  • nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono;
  • nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano;
  • in ogni caso, devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare;
  • da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, non possono utilizzare, ma solo condurre a mano, i mezzi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva;
  • ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

Traino e trasporto passeggeri

è espressamente vietato. Sul monopattino si va da soli e in piedi.

Caratteristiche tecniche

E’ importante sapere, anche qualora si voglia acquistare un veicolo conforme alle normative vigenti, che oggi i monopattini devono essere dotati di alcune caratteristiche, in assenza delle quali si rischia di incorrere in sanzioni amministrative.

In particolare, per avere un mezzo conforme ed evitare la sanzione prevista da 100 a 400 euro, il veicolo deve essere:

  • dotato di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W;
  • non dotato di un seggiolino;
  • dotato di una serie di componenti indicati dal DM quali: manico, leva del freno, acceleratore, display di controllo, manubrio, cavo elettrico o freno, sistema di bloccaggio per la regolazione dell’altezza del manubrio, piantone dello sterzo, head tube (collegamento forcella-telaio), forcella anteriore, ruote (2 ruote), telaio, pedana, forcella posteriore, gruppo di frenatura principale, motore, trasmissione, batteria;
  • se in grado di sviluppare velocità superiori a 25 km/h deve essere dotato di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite; per poter essere utilizzato su aree pedonali il limitatore deve poter essere configurato per una velocità non superiore a 6 km/h;
  • marcato CE, come da direttiva n. 2006/42/CE;
  • equipaggiato con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive. In mancanza si potrà circolare ma non mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione.

Avv. Marco Giudici
(riproduzione riservata)

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