Due genitori di un minore di età da prima elementare sono in disaccordo sulla scuola da far frequentare al proprio figlio, se pubblica o privata. Della controversia viene investito il Tribunale di Roma che riunitosi in composizione collegiale si è pronunciato con decreto n. 33 del 4 gennaio 2021 (pres. Ienzi, rel. Cambi).
I giudici di viale Giulio Cesare hanno preliminarmente osservato che “la scelta della scuola attiene ad una delle decisioni fondamentali per lo sviluppo del figlio minore, che, in generale, la scelta dell’istituto scolastico da far frequentare al minore non può essere rimessa ad uno solo dei due genitori, dovendo soddisfare la necessità di individuare un modello educativo comune ad entrambi ovvero da adottare, in caso di dissenso, dal giudice tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo (cfr. art. 337 ter, I e III comma , c.c.)”
Il tribunale può indicare solo la scuola pubblica, ma…
Aderendo ad un proprio consolidato orientamento il Tribunale ha rilevato che “nell’ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all’iscrizione a scuola del figlio minore, deve essere privilegiata l’istruzione pubblica”.
“La scelta dell’istituto scolastico – prosegue il Collegio – è da considerare scelta di maggiore rilevanza per il figlio e, dunque, qualora i genitori non riescano a dirimere il conflitto in merito alla scelta tra la scuola pubblica e la scuola privata, il Tribunale può indicare solo la scuola pubblica, dovendosi ritenere l’istruzione pubblica quella cui i minori devono accedere anche obbligatoriamente fino al sedicesimo anno di età. Tale conclusione si desume dalla struttura dell’ordinamento scolastico gratuito e universale solo con riferimento alla scuola pubblica, atteso che la scuola privata impone il pagamento di rette e soprattutto l’adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione religiosa ovvero educativa che possono non essere condivisi dai genitori e rispetto ai quali il Tribunale investito della scelta non può esprimere preferenze attenendo tali opzioni a scelte personalissime rimesse al solo consenso dei genitori”.
quanto dura il consenso espresso dal genitore
“Applicando gli ordinari canoni ermeneutici – afferma il Collegio – deve ritenersi che il consenso per le iscrizioni scolastiche possa essere esteso, in mancanza di espresse specificazioni, al solo ciclo frequentato dal figlio al momento in cui è stato prestato. Tale conclusione è desumibile dalla necessità per i genitori di rinnovare il proprio consenso ad ogni mutamento di ciclo scolastico, essendo stabilito dall’ordinamento scolastico medesimo che i genitori provvedano all’iscrizione del figlio ad ogni mutamento di ciclo. Peraltro, una diversa interpretazione, portata alle estreme conseguenze, imporrebbe ai genitori che avessero prestato il consenso alla frequentazione di una scuola privata dell’infanzia di assicurare la frequenza scolastica nella medesima struttura fino al compimento degli studi anche universitari, qualora la struttura avesse classi di istruzione di ogni ordine e grado, affermazione che si porrebbe in palese contrasto con i più elementari canoni dell’ermeneutica” e “ben potendo una determinata impostazione didattica ovvero educativa essere condivisa per una determinata età dei figli e non per un’altra”.
Le deroghe al principio generale
I giudici capitolini pongono due esempi quali circostanze eccezionali in cui può derogarsi ai principi di cui sopra ritenuti generali:
– nell’ipotesi di dover assicurare l’indubbio valore della continuità scolastica;
oppure
– qualora il contrasto tra i genitori non investa la scelta ontologica tra scuola pubblica-scuola privata ma attenga aspetti economici;
Nel caso sottoposto non poteva ravvisarsi l’esigenza di assicurare la continuità didattica dovendo il minore iniziare un nuovo ciclo scolastico alla scuola primaria. In tale contesto, osserva il Collegio, muterà totalmente il corpo docente e si formerà una nuova classe alla quale, anche qualora il minore dovesse permanere nello stesso istituto, non parteciperanno verosimilmente tutti i compagni del ciclo scolastico precedente.
Veniva accertato, poi, che la scelta del genitore di opporsi all’iscrizione della scuola privata non era dettata da ragioni economiche ma legate alla qualità dell’insegnamento e della scuola.
Siffatti motivi “rientrano, pertanto, in una sfera di valutazione, attinente la qualità dell’offerta formativa e delle scelte didattiche, che impone di privilegiare la scuola pubblica considerata quella che l’ordinamento democratico mette a disposizione di tutti i minori e della quale il Collegio deve presumere la capacità di fornire idonea educazione scolastica. Analoga presunzione non può operare con riferimento alla scuola privata in quanto organizzata non dallo Stato italiano ma da soggetti diversi che solo entrambi i genitori possono valutare come positivi per l’educazione del loro figlio”.
Ragioni logistiche e assenza di pregiudizi
Per i motivi esposti il Collegio ha accolto la domanda del genitore ricorrente ritenendo la scelta di collocare il figlio presso un istituto scolastico pubblico come rispondente all’interesse del minore medesimo sia in ragione dell’offerta formativa garantita dall’istituto scolastico pubblico, sia per ragioni logistiche legate alla distanza della scuola dall’abitazione in cui vive il bambino sia per l’assenza di qualunque pregiudizio per il minore derivante dal mutamento della scuola.
La massima (non ufficiale)
Ciò posto, il principio espresso dal Collegio può essere sintetizzato come segue.
Nell’ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all’iscrizione a scuola del figlio minore, tra scuola pubblica e privata deve essere privilegiata la prima, che l’ordinamento democratico mette a disposizione di tutti i minori e della quale si deve presumere la capacità di fornire idonea educazione scolastica, purché sia tutelato il principio della continuità scolastica e salvo che il contrasto non investa la scelta ontologica tra scuola pubblica-scuola privata ma attenga aspetti economici. Il consenso per le iscrizioni scolastiche può essere esteso, in mancanza di espresse specificazioni, al solo ciclo frequentato dal figlio al momento in cui è stato prestato e deve essere rinnovato ad ogni mutamento del ciclo. La scelta della scuola deve essere rispondente all’interesse del minore sia in ragione dell’offerta formativa garantita dall’istituto scolastico pubblico, sia per ragioni logistiche legate alla distanza della scuola dall’abitazione in cui vive il bambino sia per l’assenza di qualunque pregiudizio per il minore derivante dal mutamento della scuola.
Avv. Marco Giudici