Scappiamo su un’isola sperduta e scompariamo nel nulla. Cosa accade alle persone e ai beni che lasciamo.

Sparire nel nulla. Preparare in fretta e furia uno zainetto con il minimo indispensabile, infilare in tasca qualche soldo, comprare un volo solo andata per una qualunque isoletta purché sia sperduta, e far perdere le nostre tracce.

Far fagotto e mollare tutto, per sfuggire “al logorio della vita moderna”, per dirla con lo slogan pubblicitario di un noto amaro. A chi di noi non è venuto in mente, almeno una volta nella vita. Per lo più fantasie che in pochissimi mettono in pratica. 

Ma se volessimo farlo davvero, cosa accadrebbe ai nostri beni, ai nostri diritti, e a quali conseguenze andrebbero incontro i nostri parenti, nostro marito, nostra moglie? 

Ma soprattutto, cosa accadrebbe qualora decidessimo di fare ritorno?

Vediamolo insieme.

FASE 1 – LA SCOMPARSA

La legge considera l’ipotesi che di una persona non si abbiano più notizie, prevedendo, a seconda del perdurare del nostro allontanamento, l’ipotesi di scomparsa, assenza e morte presunta.

Difatti, quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e, come detto, non se ne hanno più notizie, una serie di soggetti (in primis i parenti) possono rivolgersi al tribunale per chiedere di nominare un curatore.

Se siamo maggiorenni ed abbiamo capacità di agire, questo curatore prenderà in mano la gestione del nostro patrimonio e, quindi, potrà compiere, rappresentandoci, una serie di attività volti a conservare i nostri beni. Se decidiamo di scomparire da minorenni o, comunque, se abbiamo un legale rappresentante, sarà quest’ultimo a dover esercitare le funzioni spettanti al curatore e il curatore svolgerà attività residuali (v. art. 48 c.c.).

FASE 2 – L’ASSENZA

Trascorsi due anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia potremo essere dichiarati “assenti” dal tribunale, su ricorso di nostri successori o altre persone indicate dalla legge (v. art. 49 c.c.).

Dopo la dichiarazione di assenza il tribunale ordinerà l’apertura dei nostri atti di ultima volontà, se vi sono, e i legatari (istituiti per testamento che abbiamo formato prima di fuggire), i donatari (quelli a cui abbiamo donato qualcosa prima di fuggire) e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla nostra morte (ad esempio gli eredi) possono domandare, tra l’altro, l’immissione nel possesso temporaneo dei nostri beni. Ad esempio, possono chiedere di impossessarsi della nostra casa, del box, dell’automobile e della casa al mare, con tutto il contenuto. Questi beni, però, non possono essere venduti, ipotecati o sottoposti a pegno, se non per necessità e su autorizzazione del tribunale (art. 54 c.c.). 

Inoltre, coloro che per effetto della nostra morte sarebbero liberati da obbligazioni, come coloro che sono obbligati a mantenerci, magari per contratto, o ad assisterci vita natural durante, possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di dette obbligazioni (salvo che si tratti di peculiari obblighi alimentari).

Per ottenere tutto quanto ora indicato ognuno deve dare una cauzione, salvo che non sia in grado di darla, nel qual caso il tribunale potrà stabilire altre cautele (art. 50).

Se lasciamo rendite (ad esempio il canone di locazione di un appartamento) che vengono destinate dal tribunale ai nostri ascendenti (genitori, nonni e bisnonni), discendenti (figli, nipoti e pronipoti) o al coniuge, costoro possono ritenerle per la totalità.

Tutte le altre persone devono riservaci il terzo delle rendite, ma attenzione, perchè nel caso in cui dovessimo tornare e qualcuno dovesse provare che la nostra assenza è stata volontaria e non è giustificata, perderemmo il diritto di farci restituire le rendite che queste persone ci hanno riservato (artt. 53 e 56, c.3, c.c.).

FASE 3 – LA MORTE PRESUNTA

Se abbiamo almeno 27 anni di età e da 10 non si hanno più notizie di noi, una serie di persone possono possono chiedere al tribunale civile di dichiarare la nostra morte presunta (art. 58 c.c.), che genera effetti sui nostri beni, oltre che sui nostri diritti (art. 63). Difatti, una volta che il tribunale ha pronunciato la sentenza di morte presunta e che questa è divenuta eseguibile, tutti coloro che avevano ottenuto l’immissione nel possesso dei beni temporanei possono disporre di detti beni.

Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti ne conseguono l’esercizio definitivo.

Coloro che furono temporaneamente liberati dalle obbligazioni che abbiamo descritto sopra, vengono definitivamente liberati (non c’è più obbligo di mantenimento, né di assistenza vita natural durante).

FASE 4 – IL RITORNO

Se dovessimo tornare o qualcuno dovesse provare la nostra esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, ad eccezione, se occorre, di quei provvedimenti adottati per la conservazione del patrimonio (art. 56, c.1 c.c.).

I possessori temporanei dei beni devono restituirli, ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti (art. 56, c. 2 c.c.).

Ciò se fino ad allora eravamo stati dichiarati assenti.

Ove tornassimo da morti presunti potremo recuperare i beni nello stato in cui si trovano e recuperare alcuni crediti e chiedere l’adempimento di alcune obbligazioni considerate estinte (art. 66 c.c.). Ciò fatti salvi gli effetti delle prescrizioni e delle ususcapioni (art. 66, ult. comma, c.c. ), perciò il trascorrere del tempo potrebbe causarci la perdita di beni, mobili ed immobili, di crediti e quant’altro.

Quanto sopra nella migliore delle ipotesi, perché le persone scompaiono per diverse ragioni, come la guerra, gli infortuni o altre cause non dipendenti dalla loro volontà. Perciò, nel caso in cui decidessimo di scomparire volontariamente, a seconda di quel che abbiamo lasciato partendo e degli obblighi che avevamo nei confronti di altre persone, al nostro ritorno qualcuno potrebbe rivendicare diritti a far data dalla scomparsa.

IL CONIUGE

La legge disciplina anche l’ipotesi di scomparsa e morte presunta di un coniuge. Il coniuge rimasto, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi (separazione o comunione dei beni) ed in ragione dei propri diritti ereditari, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare a carico del nostro patrimonio (art. 51 c.c.).

In caso di morte presunta può contrarre nuove nozze (art. 65 c.c.) ma al nostro ritorno potremo far dichiarare nullo il nuovo matrimonio (art. 68).

Avv. Marco Giudici
(Riproduzione riservata)

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