Covid-19: La composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, del professionista e delle imprese. La soluzione offerta dalla legge.

Tre procedure per aiutare a risollevare le vittime del lockdown

La drammatica esperienza che le famiglie ed il tessuto produttivo del Paese stanno vivendo in costanza di emergenza epidemiologica da Covid-19 potrebbe sfociare in situazioni di estrema difficoltà.

Questo perché tutti coloro che operano in settori che non sono stati interessati da interventi di sostegno pubblico o lo sono stati ma in modo insoddisfacente o tardivo, potrebbero subire un pregiudizio grave al punto da compromettere la prosecuzione della propria attività economica od anche il sostentamento della famiglia di appartenenza.

Le conseguenze di un indebitamento eccessivo possono cambiare per sempre l’esistenza di una persona, che potrebbe essere perseguitata dai creditori vita natural durante, in forza di un principio cardine del nostro ordinamento che impone al debitore di rispondere dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).

Tuttavia, se da una parte è giusto che tutti i creditori vengano soddisfatti per l’intero, dall’altra è possibile che il debitore non possa più disporre di mezzi adeguati per onorare i propri obblighi. 

In questo caso la legge interviene a tutela delle parti offrendo un punto di contatto e un mezzo di compromesso, per consentire ai creditori di partecipare alla distribuzione delle risorse disponibili secondo regole determinate e per garantire al corretto debitore di liberarsi dai propri pesi, gettando le basi per tornare a sperare in una “seconda vita” di rinnovate relazioni sociali, economiche e commerciali.

Lo strumento normativo è stato previsto dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e da una serie di successivi interventi modificativi attraverso i quali il legislatore ha offerto l’occasione per far indossare una nuova veste a consumatori, liberi professionisti, imprenditori agricoli, enti non commerciali, start-up innovative e imprenditori commerciali che non raggiungano le soglie previste per l’assoggettabilità al fallimento.

Osservando l’istituto dal punto di vista dei soggetti che possono accedervi dobbiamo ritenere che venga coperta un’ampia porzione di tessuto sociale e produttivo italiano: si pensi al consumatore in un contesto familiare, fino agli operatori nei vari settori professionali o commerciali.

A costoro, infatti, è data la possibilità di accedere ad un tipo di procedura particolare che consente di rientrare da esposizioni debitorie anche gravi, o meglio, da una “situazione di sovraindebitamento”, ossia una condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. 

Gli strumenti a disposizione sono i seguenti: 

  • piano del consumatore;
  • accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • procedura di liquidazione del patrimonio.

Vediamo, in sintesi, di cosa si tratta.

Il piano del consumatore

il consumatore è la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Questi può presentare un piano, la cui fattibilità deve essere attestata da un apposito organismo iscritto in un registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, per rateizzare i debiti, cedere una parte del proprio patrimonio ed ottenere uno stralcio della propria complessiva posizione debitoria.

La proposta di accordo può prevedere una dilazione o una esdebitazione o entrambe le soluzioni, ma in ogni caso deve essere sempre assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili.

L’accordo è inoltre è obbligatorio per tutti i creditori, quindi coloro che non hanno partecipato o aderito all’accordo non possono pretendere l’integrale pagamento dei loro debiti.

Se il debitore è meritevole, in presenza dei requisiti di legge, il giudice potrà omologare il piano e renderlo pubblico.

Per offrire l’idea di un piano del consumatore si rinvia a questo link

L’accordo di ristrutturazione dei debiti

E’ dedicato ad enti e imprese non fallibili. E’ simile al piano del consumatore con una differenza rilevante: la decisione sull’omologazione spetterà non solo al giudice, ma anche ai creditori. 

Difatti, l’accorto non potrà essere omologato senza il raggiungimento del consenso del 60% dei creditori. Raggiunta questa percentuale sarà reso definitivo e pubblicato.

La procedura di liquidazione del patrimonio.

In tal caso il debitore, che sia un privato od un soggetto non fallibile, mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei debiti.

Il Tribunale dovrà nominare un liquidatore che provvederà a pagare tutti i debiti previa cessione dei crediti e vendita di tutti i beni, ad eccezione di quelli impignorabili e di quelli necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Conclusioni

Gli istituti qui rappresentati in modo essenziale e sintetico, in realtà non sono diffusamente noti ma costituiscono una valido percorso per consentire al debitore di uscire responsabilmente da una condizione di crisi o, quantomeno, procedere ad un tentativo in tal senso.

E’ lecito ritenere che queste procedure non abbiano avuto il successo inizialmente sperato, ma in costanza di emergenza epidemiologica ed in vista della ripresa delle attività giudiziarie ci si chiede se possano costituire un valido ausilio ed un lume di speranza per tutti coloro che a causa del lockdown sono caduti in una condizione che ai loro occhi appare irreversibile e vogliano riprogrammare il loro futuro senza il pensiero e il peso dei debiti accumulati.

Avv. Marco Giudici
(riproduzione riservata)

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