Covid-19: contrasto dei genitori sui vaccini al figlio, come ricorrere al giudice

Nell’ipotesi in cui sorga controversia tra genitori sulla decisione di far somministrare il vaccino anticovid-19 al figlio, è possibile ricorrere al giudice affinché decida di sospendere momentaneamente la potestà genitoriale di uno ed autorizzare l’altro a provvedere autonomamente.

Le controversie tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento sono regolate dall’art. 709 ter del codice di procedura civile che appronta uno strumento per la risoluzione fissando, al primo comma, la competenza territoriale.

Il procedimento è deformalizzato, veloce, soggetto al rito camerale ai sensi dell’art. 737 c.p.c. e ss (Cass. 21718/2010) e può essere incardinato sia in via autonoma (con domanda che avvia un nuovo procedimento) che incidentale (con domanda in corso di causa) e sempre con ricorso.

A mente del comma secondo spetta al giudice convocare le parti ed adottare i provvedimenti opportuni, se del caso ascoltando il figlio. L’art. 737 c.p.c. norma non dice altro.

Il giudice sarà chiamato, quindi, ad assumere provvedimenti calibrati sugli specifici argomenti sottoposti dalle parti ed assumerà un provvedimento che, a mente dell’ultimo comma, è impugnabile “nei modi ordinari”, espressione che ha sollevato dibattiti ma che secondo la Cassazione (con sent. 3810/2015), attesa la diversa natura dei provvedimenti adottabili in esito al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. “deve essere interpretata nel senso che essa contiene un richiamo a quei mezzi di impugnazione che siano nel concreto adottabili, secondo le regole ordinarie, tenendo conto della “specifica tipologia di provvedimenti dipendente dalla loro natura, contenuto e finalità”.

Il decreto motivato ex art. 737 c.p.c., pronunciato in esito al procedimento autonomo sarà perciò revocabile e modificabile ex art. 742 c.p.c., nonché reclamabile ex art. 739 c.p.c.

Esaurita la fase del reclamo, il provvedimento non è ricorribile per cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell’individuo, non assumendo contenuto decisorio (attenendo piuttosto al controllo esterno sulla potestà), né carattere di definitività (Cass. 21718/2010).

Avv. Marco Giudici
(riproduzione riservata)

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