I patti prematrimoniali sono accordi attraverso i quali i futuri coniugi stabiliscono in anticipo come regolamentare i reciproci rapporti in caso di crisi del matrimonio.
Poiché nell’ordinamento italiano manca una disciplina specifica in materia, da tempo ci si interroga sulla loro effettiva utilità, anche alla luce del dibattito sulla loro liceità.
Il caso
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un caso che ha suscitato grande attenzione mediatica, al punto che alcuni organi di stampa, ad agosto 2025, hanno parlato di una “svolta storica” nel riconoscimento della legittimità dei patti prematrimoniali.
In realtà, la situazione è più articolata: la giurisprudenza, infatti, è in costante evoluzione e, già in passato, tali patti sono stati in più occasioni ritenuti meritevoli di tutela dall’ordinamento, e dunque leciti.
Vediamo, quindi, all’atto pratico cos’è un patto prematrimoniale esaminando il caso sottoposto alla Suprema Corte, che si è pronunciata con ordinanza n. 20415/2025.
Marito e moglie, con una scrittura privata del 2011, concludono il seguente accordo a valere in caso di fallimento del matrimonio: il marito riconosce il contributo economico prestato dalla moglie “al benessere della famiglia, al pagamento mantenimento dell’attuale dimora e al pagamento del mutuo, contratto con la filale della Banca Popolare di Verona in C (MN), nel settembre del 2003” e si impegna, in caso di separazione, alla restituzione della somma di Euro 146.400,00 di cui Euro 61.400,00 per “spese ristrutturazione, mutuo e impianto ex novo del sistema di riscaldamento” ed Euro 85.000,00 quale “contributo al benessere della famiglia, acquisto mobili e vetture”, mentre, la moglie, siglando l’accordo, rinuncia al possesso di alcuni beni mobili (imbarcazioni, arredamento e somme di denaro).
Nel 2019, a seguito della crisi coniugale, il marito cita la moglie dinanzi al Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la nullità del contratto stipulato tra loro. La moglie si oppone e, tra le altre domande, chiede che ne venga riconosciuta la validità ed efficacia.
Se le ragioni del marito fossero state accolte – in linea con precedenti giurisprudenziali favorevoli – le parti non sarebbero più state vincolate agli obblighi previsti dalla scrittura privata, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingono le sue richieste. La controversia giunge quindi in Cassazione, che conferma la decisione impugnata.
I patti prematrimoniali non sono sempre ritenuti leciti
Basti un singolo esempio, accennando brevemente alla pronuncia con la quale al Suprema Corte (Cass. 11923/2022) ha ritenuto nulla la scrittura privata con cui due coniugi, in caso di loro futura separazione, hanno convenuto che l’uno fosse obbligato a versare all’altra una somma di denaro di € 500.000,00, ritenendolo il patto quale donazione futura sottoposta all’evento futuro ed incerto (condizione) della separazione.
Al di là della qualificazione data all’accordo (donazionI e futura, che è espressamente nulla ex art. 771 cc), tra le varie viene in evidenza che in caso di separazione si crea uno squilibrio economico.
Soffermiamoci sull’equilibrio
Nella sentenza che oggi esaminiamo, è stato ritenuto esistente è un “riequilibrio delle risorse economiche che i coniugi avevano voluto reciprocamente assicurarsi”. La Corte afferma altresì che “La scrittura in parola risulta perfettamente lecita, perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell’apporto finanziario della stessa per il restauro dell’immobile di proprietà del marito e per l’acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un’imbarcazione, un motociclo, l’arredamento della casa familiare nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato l’assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale”. “Peraltro, l’attribuzione patrimoniale al [marito] non può integrare adempimento di un’obbligazione naturale e nemmeno può essere inquadrata nell’ambito dei principi di solidarietà familiare in quanto non si riferisce all’acquisto di beni primari”.
La Suprema Corte ci dice, quindi, tra le varie, che lo scambio è lecito perché non riguarda beni primari e, in altra parte della sentenza, che il riequilibrio “non aveva a che fare con il diritto/dovere di assistenza morale e materiale durante il matrimonio”. Qui facendo riferimento tra le varie, all’assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretto, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio.
In un pasasggio argomentativo sostiene, infatti, che “neppure l’importo in questione rappresenta una somma “una tantum” tale da interferire con la disciplina dell’assegno divorzile, in quanto nella scrittura non si rinviene né la dicitura “una tantum”, né una rinuncia esplicita all’assegno di mantenimento”.
La condizione della crisi coniugale
La struttura dell’accordo al vaglio della corte, quindi, è basata su un equilibrio che deve essere ristabilito qualora si verifichi un evento futuro ed incerto che si chiama “condizione”. Tale condizione è rappresentata della separazione tra coniugi.
La condizione, nel caso di specie, è stata ritenuta conforme a norme imperative e ordine pubblico, quindi lecita, non essendoci “nessuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l’esistenza di un debito verso l’altro e di subordinarne la restituzione all’evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale” (qui richiamando Cass. sentenza 21 dicembre 2012, n. 23713 ).
Principi espressi e ribaditi dalla Cassazione
La Corte, nella sua ordinanza, richiamando precedenti pronunce, ribadisce che:
- i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori” (Cass. civ. sent. n. 18066/2014 ).
- è valido (Cass. 5065/2021 ; Cass. 11012/2021) un accordo tra i coniugi in forza del quale l’uno si obbliga, in caso di divorzio, a corrispondere all’altra, nell’ambito di una divisione mobiliare e immobiliare, una somma di danaro vita natural durante, integrando un valido contratto di rendita vitalizia sottoposto alla condizione sospensiva del divorzio) (per comprendere la rendita vitalizia rinvio ad altro articolo trattato qui);
- è vincolante l’accordo raggiunto tra i coniugi, anteriormente alla separazione, finalizzato alla suddivisione pro-quota diseguale delle spese familiari ed è ripetibile il pagamento integrale delle stesse da parte del marito. Sul punto precisando che “in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis , primo comma, c.c., a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato; il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale”
- le pattuizioni che, sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all’accordo di divorzio congiunto, strettamente connesse a questo per volontà delle parti e che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o in contrasto con norme inderogabili, non possono essere oggetto di intervento diretto da parte del giudice, in quanto espressione della libera determinazione negoziale delle parti, ma devono essere prese in considerazione nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio (…). Solo qualora il patto in vista della rottura familiare riguardi i rapporti personali e patrimoniali relativi a figlie o figli minori di età, la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo di legittimità volto a verificare la sua rispondenza al miglior interesse della persona minore di età e, dunque, che i coniugi non abbiano assunto nessuna decisione che possa incidere negativamente sulla condizione personale e patrimoniale delle figlie o dei figli. (Cass. 18843/2024).
- è valido il mutuo tra coniugi nel quale l’obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell’evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell’art. 1354 c.c., primo comma, cod. civ. ” (Cass. civ. sent. n. 19304/2013).
In conclusione
La Cassazione ha nuovamente affermato che i patti prematrimoniali sono leciti. Nel caso di specie ha precisato che i patti devono tendere al riequilibrio tra le parti e non devono investire diritti indisponibili (es. la rinuncia all’assegno di mantenimento e/o una consegna di una somma di denaro in un’unica soluzione al momento del divorzio, cosiddetta “una tantum”, in sostituzione dell’assegno di mantenimento periodico).
Avv. Marco Giudici